Documento Valutazione Rischi

Progetto Sicurezza supporta il datore di lavoro, grazie ai suoi tecnici qualificati, nella redazione ed aggiornamento dei documenti DVR, DVR standardizzato e DUVRI.

 

Cos’è il Documento Valutazione Rischi

Il Documento Valutazione Pericoli (DVP) è un documento, creato da un professionista, che contiene l’analisi e la valutazione di tutti i pericoli per la protezione e la salute presenti in un’attività lavorativa, indicando le misure di prevenzione e protezione adottate e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i pericoli per la salute dei lavoratori.

La creazione del Documento Valutazione Pericoli, in seguito alla valutazione di tutti i pericoli per la salute e protezione, è uno degli obblighi a cui il datore di lavoro non può sfuggire (art. 17 D.Lgs. 81/08), secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di Protezione sul Lavoro.

Il DVP è un documento unico per ogni attività, in quanto specifico del particolare contesto lavorativo.

Per quali aziende è obbligatorio il DVR?

Sono soggette a Valutazione dei Pericoli tutte le imprese composte da due o più collaboratori, oppure con lavoratori dipendenti con qualsiasi tipologia di contratto appartenenti a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di pericolo.

Il Documento Valutazione Pericoli deve essere creato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, e immediatamente aggiornato in occasione di significative modifiche della tecnica del processo produttivo (ad es. acquisto nuovi macchinari), della organizzazione del lavoro, a seguito di incidenti gravi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Le imprese che sono in attività oltre tale periodo e non hanno ancora creato il DVP, sono passibili di sanzioni, in caso di controllo da parte degli organi preposti (ASL, INAIL, VV. FF.).

Aggiornamento D.V.R.

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto, tra le altre cose, l’obbligo inderogabile di redazione e aggiornamento del DVR.

Mentre la compilazione del DVR è una procedura obbligatoria all’avvio di ogni nuova impresa (il datore di lavoro ha 90 giorni dall’inizio dell’attività), l’aggiornamento del DVR è previsto solo in alcuni casi stabiliti dalla legge:

quando viene inoltrata una richiesta di benefici nel caso di particolari assunzioni;
se vengono introdotte modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
quando ci sono evoluzioni della tecnica, della prevenzione o della protezione;
nei casi in cui si verificano infortuni significativi.

L’aggiornamento del DVR deve inoltre includere:

il programma di miglioramento e le eventuali variazioni delle attrezzature impiegate e in quale tipo di lavorazione;
l’indicazione delle nuove misure di sicurezza adottate;
la valutazione totale dei rischi in azienda e criteri di classificazione.
In più andranno inclusi tutti i nuovi rischi (tra cui in particolare il rischio stress lavoro correlato, il rischio per le lavoratrice gestanti e i rischi connessi a differenze di genere, età e lingua) imputabili alle modifiche apportate ai luoghi di lavoro, al piano lavorativo o ai cambiamenti legislativi.

D.V.R. Standardizzato

Dal 1 Giugno 2013 i datori di lavori non potranno più autocertificare la valutazione dei rischi. L’autocertificazione è stata sostituita, per alcune tipologie di aziende, dall’utilizzo delle procedure standardizzate, che consentono una compilazione del DVR semplificata.

Le aziende che devono usare le procedure standardizzate per la redazione del Documento Valutazione Rischi sono tutte quelle che impiegano fino a 10 dipendenti, ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Questa opzione viene concessa anche in altri casi, i datori di lavoro potranno valutare se redigere in maniera tradizionale il DVR o affidarsi alle Procedure Standardizzate. 

Parliamo di aziende che impiegano fino a 50 lavoratori ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione all’amianto.

Il Datore di lavoro, dunque, in collaborazione con l’RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi in azienda e si occuperà della compilazione del documento, previa consultazione di RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso e secondo i passaggi di seguito riportati:

  • descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
  • identificazione dei pericoli presenti in azienda;
  • valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
  • definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Se pure l’utilizzo delle Procedure Standardizzate semplifichi il processo di valutazione dei rischi, questo adempimento rimane complesso e impegnativo per un datore di lavoro, che nella maggior parte dei casi non è in possesso di tutte le competenze necessarie per portare a termine questo compito.

 

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

Il datore di lavoro committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ha l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi di interferenza (il cosiddetto DUVRI) per attuare le relative misure di prevenzione e protezione garantendo così la sicurezza di tutti i lavoratori. Possiamo definire rischi interferenti:

  • i rischi che derivano dall’opera dell’appaltatore;
  • i rischi causati dalla sovrapposizione delle lavorazioni dei diversi appaltatori;
  • i rischi già esistenti nel luogo di lavoro del committente e in cui l’appaltatore deve operare;
  • i rischi causati da particolari esecuzioni richieste dal committente e che solitamente non sono presenti nell’attività dell’appaltatore.

I contenuti minimi del DUVRI sono:

  • criteri utilizzati per valutare i rischi;
  • descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte
  • presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto;
  • descrizione delle attività svolte dagli appaltatori;
  • identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore;
  • valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro;
  • programma delle attività: che descriva le attività oggetto dell’appalto, le aree di
  • lavoro nelle quali saranno svolte, le attività lavorative omogenee per rischio e gli esecutori delle attività.
  • descrizione e organizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • computo estimativo dei costi della sicurezza;
  • coordinamento delle fasi lavorative.

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